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Osservatorio Sicurezza e Legalità AROS - CyberBullismo

BULLISMO, CYBERBULLISMO, STALKING e CYBERSTALKING: focus e analisi dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS con l’Avv. Vittorio PALAMENGHI

BULLISMO E CYBERBULLISMO

L’Avv. Vittorio PALAMENGHI, come tematica di approfondimento dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità dell’Associazione Argos Forze di Polizia, intende illustrare una tematica purtroppo attuale, quale il Cyberbullismo. In particolare, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ed i dati statistici circa lo sviluppo di tale grave problematica sociale.
Preliminarmente, occorre definire il bullismo, ovvero un fenomeno complesso ed in continua evoluzione che riguarda un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze. Secondo i dati del rapporto ISTAT del 2017, nel 2014, poco più del 55% nella fascia di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze.
Con il termine bullismo si intende, un’azione di prevaricazione caratterizzata da 3 elementi contestuali:
1. un’aggressione fisica o verbale;
2. la ripetizione dei comportamenti nel tempo;
3. uno squilibrio di potere o forza.
Il Bullismo può verificarsi sia in ambito scolastico che extrascolastico. Le azioni commesse dai bulli di violenza e prevaricazione costituiscono violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza ( art. 3 della Costituzione), della libertà di insegnamento ( artt. 33, comma 1 e 2 e 3 4, comma, 1,2 e 3 della Carta Costituzionale). Il Bullismo può presentarsi nella forma di bullismo diretto (che si realizza attraverso l’aggressione fisica o verbale diretta alla vittima) o nella forma di bullismo indiretto ( tramite episodi di esclusione sociale o diffusione di notizie non vere ai danni della vittima).
Tale grave fenomeno coinvolge molteplici soggetti: il bullo, la vittima, i gregari, i testimoni, il personale scolastico, i genitori e le famiglie.
Conseguenza del bullismo è un profondo disagio e sofferenza nei confronti delle vittime, con conseguenze negative anche sullo sviluppo della loro personalità.
Lo sviluppo idi internet ha modificato anche il bullismo: per cyberbullismo, si intende un tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato mediante internet.
Il cyberbullismo come ogni fenomeno connesso ad Internet, non ha limiti di spazio, di tempo ed ha pertanto un potenziale più persistente e pericoloso; le azioni di bullismo sono circoscritte ad un determinato ambiente; le azioni di cyberbullismo possono essere invece diffuse e condivise tramite Internet in ogni posto nel mondo.
Si differenzia dal tradizionale bullismo, in quanto il cyberbullo crede di essere anonimo e di non potere essere rintracciato e tale conviznione rafforza il potenziale offensivo.
Il cyberbullismo si manifesta in molteplici forme quali:
1. FLAMING: l’invio di messaggi elettronici violenti e volgari finalizzati a suscitare discussioni on line.
2. HARASSMENT: molestie ripetute attraverso l’invio di messaggi elettronici offensivi.
3. DENIGRATION: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, attraverso mail, messaggistica istantanea, gruppi sui social network.
4. IMPERSONATION: la c.d. sostituzione di persona, ovvero farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare commenti al fine di danneggiare l’immagine
della persona.
5. OUTING AND TRICKERY: ovvero rilevazioni ed inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di rilevare segreti o informazioni imbarazzanti per poi
pubblicare o condividere gli stessi on line.
6. ESCLUSIONI: escludere deliberatamente una persona da un gruppo on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
Con la Legge del 29 Maggio 2017 n. 71, rubricata <<Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo>> il nostro Paese, è stato tra i primi in Europa a legiferare in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
La Legge suddetta, definisce il cyberbulismo<<come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo>>.
Il cyberbullismo si manifesta attraverso condotte che configurano fattispecie di reato previste e punite dal nostro codice penale, come la violazione della privacy, diffamazione, stalking ovvero responsabilità civile dei genitori.
Nella specie reato di stalking è integrato ogni qualvolta un soggetto pone in essere in maniera reiterata dei comportamenti molesti o minacciosi, idonei a cagionare nella vittima uno stato d’ansia o di paura duraturo e grave o un timore fondato per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o del partner o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
Facendo riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. è stato possibile ricondurre negli atti persecutori anche quelle intrusioni nella sfera privata altrui, la cui verificazione è oggi ancor più semplificata grazie all’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione telematica.
Pertanto sono stati qualificati come condotte moleste non solo l’uso improprio del telefono, il corteggiamento non gradito e volgare, il pedinamento pressante, l’effettuazione di riprese fotografiche del vicino di casa, ma anche l’invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso social network, arrivando ad aprire la strada anche nel nostro ordinamento al c.d. cyberstalking.
Oggi, infatti, il persecutore si avvale spesso di e-mail, cellulari e social network per “attaccare” la vittima in una maniera tale da ingenerare in essa ansia, terrore e preoccupazione.
Il cyberstalking, quindi, costituisce una modalità di estrinsecazione degli atti persecutori che si differenzia, nei fatti, dalla forma “classica” di stalking.
Quest’ultima, infatti, è spesso ispirata dal desiderio di entrare in contatto con la vittima, magari appostandosi sotto casa sua o facendo di tutto per incontrarla.
Nel cyberstalking, invece, l’approccio è solo virtuale e spesso anche incentivato dal fatto di non doversi confrontare con il contatto diretto con l’altro. Esso si estrinseca, ad esempio, nell’invio continuo di e-mail, nell’accesso a chat anche tramite falsi nomi, nell’intrusione in sistemi informatici altrui e così via.
In ogni caso, il cyberstalking per essere integrato richiede sempre una condotta ripetuta e tale da ingenerare ansia e paura nella vittima o da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.
L’elemento soggettivo richiesto, poi, è il dolo generico, rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di realizzare una condotta intimidatoria, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite.
Certamente lo sviluppo incessante del cyberbullismo trova la sua genesi nell’esponenziale crescita dell’utilizzo degli strumenti informatici. Si pensi come solo in Italia, il rapporto di We Are Social abbia stimato che l’uso di internet, dal 2018 al 2019, sia aumentato del 27%.
Contestualmente, si è abbassata anche la fascia di età che utilizza smartphone e naviga quotidianamente su internet, tanto che fra gli adolescenti di 15-17 anni, la percentuale di chi usa tutti i giorni internet è salita al 74%.
L’uso indiscriminato di tale strumento ha determinato, come indicato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio, che oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo, e tra chi utilizza quotidianamente il cellulare (85,8%), ben il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo.
Le statistiche confermano come il cyberbullismo colpisca di più le ragazze, tanto che il 12,4% delle giovani ha ammesso di esserne state vittima, rispetto al 10,4% dei ragazzi. Questa differenza è in particolare determinata dalle sofferenze provocate da commenti a sfondo sessuale, subiti dal 32% delle ragazze, contro il 6,7% dei ragazzi.
Viceversa, le provocazioni in rete che disturbano il 9,5% degli adolescenti, colpiscono di più i maschi (16%) delle femmine (7,2%).
Numeri elevatissimi e in costante crescita che hanno acceso un serio campanello di allarme sul cyberbullismo. La violenza in rete viene infatti ad oggi percepita da 4 adolescenti su 10 (39,7%) come estremamente pericolosa. Ma ciò non è solo una mera percezione. Difatti nel 2019 sono stati 460 i casi di bullismo trattati dalla Polizia Postale che hanno visto vittima un minorenne (52 avevano meno di 9 anni), il 18% in più rispetto al 2018, quando i casi trattati sono stati 389.
Ruolo determinante hanno i genitori e gli educatori ( insegnanti, educatori ed istruttori sportivi) i quali devono immediatamente segnalare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, ogni eventuale circostanza che possa ritenere sussistente una condotta di bullismo ed a maggior ragione di cyberbullismo. E ’necessario quindi controllare i giovani che troppo agevolmente riescono senza una guida matura, riescono a navigare in internet.

….:::: Presentazione dell’articolo CyberBullismo

 


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