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Riforma Cartabria - Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS Associazione Forze di POLIZIA -

LA RIFORMA CARTABIA NEL PROCESSO PENALE, COMMENTO PER ARGOS DEGLI AVVOCATI VITTORIO PALAMENGHI E BEATRICE LUZI

L’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA – Osservatorio Sicurezza e Legalità, coordinato dagli Avv.ti Vittorio PALAMENGHI e Beatrice LUZI, titolari dello studio Palamenghi & Luzi, illustra le novità del processo penale a seguito dell’entrata in vigore della Riforma CARTABIA.
Anzitutto, come ogni intervento di ampia portata, per giunta tale da stravolgere interamente il processo penale, gli operatori del Diritto (Magistrati ,Avvocati, Funzionari di Cancelleria)per diverse ragioni si sono trovati in grande difficoltà dalle novità della Riforma, e certamente il non aver interamente coinvolto
le diverse anime del processo è la principale critica che deve essere mossa alla Riforma.
Entrando nel merito il 17 Ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 Ottobre 2022, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 30 dicembre 2022, dall’art. 6 del D.L. 162 /2022.
Il c.d. Decreto Cartabia ha come ratio l’audace obiettivo di snellire i processi civili penali, come richiesto dall’Europa come condizione per il riconoscimento dei fondi del PNRR.
In riferimento al processo penale, la riforma Cartabia è composto di 99 articoli. Le principali novità in sede penale possono riassumersi in tre grandi tematiche:
1.riduzione durata del processo con forte impulso per i riti alternativi;
2. modifiche nel sistema sanzionatorio penale;
3. promozione della giustizia riparativa.
In riferimento alla prima tematica si evidenzia come la riforma intende manifestare una volontà legislativa incentrata sullo stimolare il ricorso ai riti alternativi per la definizione dei procedimenti penali.
Anzitutto, in riferimento al rito abbreviato, si sottolinea come il legislatore abbia previsto uno sconto di pena aggiuntivo pari ad 1/6 della pena, per il condannato in abbreviato che sia acquiescente alla sentenza.
Ulteriore novità è la modifica delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato  subordinata ad un’integrazione probatoria, che con la riforma prescrive al giudice di valutarla in considerazione dei prevedibili tempi dell’istruttoria dibattimentale.
Nuova è anche la circostanza che qualora la richiesta di abbreviato proposta in udienza preliminare sia
stata dichiarata inammissibile, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità, ammette il giudizio abbreviato.
Gli ulteriori due grandi interventi in materia penale verranno di seguito illustrati.,
Tra le principali novità della Riforma Cartabia, certamente deve menzionarsi l’attuazione di misure informatiche specifiche volte a digitalizzare il processo penale.
A tal fine:
Viene introdotta nel codice di procedura penale gli artt. 110, 111 bis e 111 ter che impongono il deposito, la formazione e la raccolta di atti e documenti processuali in via telematica;
modifica l’art. 148 c.p.p., prevedendo modalità di notifica telematiche e la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni all’imputato/indagato presso un recapito telematico;
la possibilità di registrazione audiovisiva degli interrogatori e la partecipazione alle udienze dibattimentali e non, a distanza, tramite collegamento da remoto.

RIFORMA CARTABIA

L’ex Ministro della Giustizia Marta CARTABIA (Governo Draghi)


LA DISCIPLINA DELLE INDAGINI PRELIMINARI COSI’ COME MODIFICATA
DALLA RIFORMA CARTABIA

Principale e rilevante novità riguarda la durata massima delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi.
Ebbene a seguito della Riforma Cartabia, la durata massima è di:
sei mesi per le contravvenzioni;
un anno e sei mesi per alcuni delitti di particolare gravità, previsti dall’art. 407, comma 2 c.p.p.;
un anno, per tutti gli altri delitti.
Inoltre, alla chiusura delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà avanzare richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO E LA DISCIPLINA DELL’UDIENZA PRELIMINARE

Il Decreto Legislativo estende l’elenco dei reati in cui è consentita la citazione diretta a giudizio:
viene ora prevista, difatti, anche per fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, come i delitti di oltraggio a Magistrato in udienza, di esercizio abusivo di una professione; fattispecie di reato contro l’Ordine Pubblico come il delitto di istigazione a delinquere; fattispecie di reato contro la fede pubblica come i delitti di indebito utilizzo e contraffazione di carte di credito e di pagamento, di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla
identità o su qualità personali proprie o di altri, di possesso di segni distintivi contraffatti; fattispecie di reato contro la moralità come il delitto di atti osceni; fattispecie di reato contro la persona come i delitti di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di violazione di domicilio, anche quando commessa da un pubblico
ufficiale; fattispecie di reato contro il patrimonio come i delitti di truffa anche ai danni dell’assicurazione, di appropriazione indebita, nonché per altri reati previsti da leggi speciali.
Viene inoltre modificato il criterio di giudizio che deve osservare il Giudice dell’Udienza Preliminare: la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere dovrà intervenire “quando
gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. Una valutazione prognostica sull’esito della successiva fase dibattimentale.

IL PROCESSO “IN ASSENZA” DELL’IMPUTATO

Nell’ipotesi in cui l’imputato sia certamente a conoscenza del procedimento e scelga consapevolmente di non partecipare, il procedimento prosegue il suo corso naturale; in caso contrario, il giudice dovrà emettere sentenza di non doversi procedere, contenente l’ordine di ricerca dell’imputato per il tempo
massimo di prescrizione del reato.
Nell’ipotesi in cui l’imputato sia rintracciato dalla Polizia Giudiziaria, la sentenza verrà revocata, con contestuale riapertura del procedimento; altrimenti, la sentenza, decorso il termine, diverrà definitiva e il procedimento si chiuderà definitivamente.

UNA NUOVA UDIENZA FILTRO

Per i procedimenti con citazione diretta a giudizio, viene introdotto l’art. 544 bis c.p.p. che prevede una
nuova udienza predibattimentale, con funzione di filtro, da celebrarsi in camera di consiglio avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento: anche in questo caso, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione
di condanna”.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL DIBATTIMENTO

Quanto al giudizio di primo grado, la riforma introduce una serie di modifiche, quali la tempestiva calendarizzazione di tutte le udienze con l’indicazione delle attività che verranno svolte, la partecipazione a distanza alle udienze con il con- senso delle parti, illustrazione delle fonti di prova con esclusivo riguardo
ai profili di ammissibilità, l’aggiunta della registrazione audiovisiva, il deposito preventivo delle perizie e
delle consulenze tecniche.

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il termine per la costituzione di parte civile coincide, a pena di decadenza, con l’accertamento della costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. all’udienza preliminare, senza poter attendere, quindi, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

RITI ALTERNATIVI

IL PATTEGGIAMENTO

La riforma modifica gli effetti premiali ed extrapenali del patteggiamento:
sia per il patteggiamento tradizionale, che per il c.d. “patteggiamento allargato”, l’accordo con
l’accusa potrà “estendersi alla confisca facoltativa” nonché “alla determinazione dei beni specifici e dell’importo” da assoggettare a vincolo reale;
per il solo patteggiamento allargato l’accordo potrà riguardare le “pene accessorie” e la “loro durata”;
infine, la sentenza di patteggiamento non avrà più efficacia né potrà essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

quando la richiesta è subordinata ad un’integrazione probatoria, dovrà essere accolta, come anticipato, “se il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”;
allo sconto di pena di un terzo si aggiunge un’ulteriore riduzione di un sesto della pena, applicata dal giudice dell’esecuzione in ipotesi di rinuncia all’impugnazione della sentenza di condanna da parte dell’imputato.

IL GIUDIZIO IMMEDIATO

La riforma amplia la possibilità di accedere a riti premiali in ipotesi di giudizio immediato:
se la richiesta di giudizio abbreviato condizionato non viene accolta, l’imputato potrà richiedere,
in via alternativa, il rito abbreviato secco, il patteggiamento oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova;
se la richiesta di patteggiamento non viene accolta, l’imputato potrà ulteriormente richiedere il rito abbreviato o la sospensione del procedimento con messa alla prova.

IL PROCEDIMENTO PER DECRETO

La disciplina del decreto penale di condanna viene arricchita con una revisione dell’effetto estintivo del reato per decorso del tempo ex art. 460, comma 5 c.p.p., che viene subordinato al
pagamento della pena pecuniaria irrogata con il decreto.
Ulteriore novità è la la possibilità per l’imputato di pagare la pena pecuniaria entro quindici giorni beneficiando della riduzione di un quinto se rinuncia all’opposizione al decreto.

In conclusione, la Riforma Cartabia ha di fatto compiuto un radicale cambiamento del processo penale.
Le maggiori criticità derivano dalla oggettiva difficoltà degli uffici giudiziari ad applicare le rilevanti novità introdotte. Specificatamente, a tale importante riforma non si è accompagnata una radicale politica di assunzioni negli uffici di cancelleria ed un incremento del numero di Magistrati da assumere, nonché oggettive difficoltà evidenzia il funzionamento del sistema telematico penale, che dovrà sostituire le altre
forme di deposito degli atti.

 

Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS Associazione Forze di POLIZIA

Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS Associazione Forze di POLIZIA

 

AVV.TI VITTORIO PALAMENGHI E BEATRICE LUZI

 

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