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Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS Associazione Forze di POLIZIA

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REATI DOMESTICI E FORME DI VIOLENZA

L’Avv. Vittorio PALAMENGHI, come tematica di approfondimento dell’Osservatorio Sicurezza e Legalità dell’Argos Forze di Polizia, intende illustrare l’evoluzione normativa e sanzionatoria circa i reati posti in essere nell’ambiente domestico.
Anzitutto, è necessario porre un distinguo tra Violenza di Genere e Violenza Domestica.
La Violenza di Genere è definita come: <<Ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata>>.
Tale definizione è stata coniata dalla Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1993.
La Violenza Fisica può essere definita, come la Violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
La forma estrema di violenza di genere contro le donne, è il Femminicidio che è il risultato <<della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte sfociate in – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l’impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo stato che, ponendo la donna in una posizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, moti o sofferenze fisiche o psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia>>.
Il nostro Ordinamento, punisce le condotte delittuose all’interno dell’ambiente domestico e caratterizzate per il ripetersi di comportamenti tali da incutere nella vittima il senso di paura.
La fattispecie penale nella quale si cristallizza tale condotta, è quella sanzionata dall’art. 612 bis c.p..
Sono penalmente rilevanti, tali da configurare i c.d. atti persecutori, le <<condotte reiterate, di minaccia e molesta in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare proprie abitudini di vita>> .
Secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, si ritiene che “integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice” mentre “un solo episodio, per quanto grave e da solo capace, di determinare il grave e persistente stato di ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame Cass. Pen., 18/05/2016, in Dir. Giust., 2016 Cass. Pen. 18/05/2016 conf. 16/06/2015 n. 3353.
In riferimento al soggetto attivo del reato, il c.d. stalker, possiamo individuare diverse categorie, in relazione alle sue caratteristiche psicologiche, al livello di pericolosità, al rapporto esistenziale con la vittima; ad esempio secondo studi effettuati dalla Sezione Specializzata del Comando dei Carabinieri, gli stalker potrebbero inquadrarsi i cinque differenti tipologie:
1. il risentito che manifesta rancori e vuole vendicarsi di un torto presunto o realmente subito;
2. il bisognoso di affetto che desidera attirare su di sè le attenzioni, trasformare un ordinario rapporto della quotidianità in una relazione affettiva (tipico caso del paziente e medico);
3. il corteggiatore incompetente che compie attività persecutorie normalmente di breve durata, per la sua durata, incapacità a relazionarsi normalmente con il prossimo;
4. il respinto che non accetta la fine di una relazione e agisce in modo ambivalente, da una parte, volendosi vendicare dell’affronto costituito dal rifiuto e, dall’altra, provando a
ristabilire la relazione sentimentale con la vittima;
5. il predatore il cui obiettivo è essenzialmente è essenzialmente di natura sessuale.
A seguito dell’aumento di reati nell’ambiente domestico, il legislatore è intervenuto in maniera decisa, con l’introduzione di diverse nuove fattispecie di reato, e con l’aumento sanzionatorio di reati già puniti dal nostro codice penale.
Anzitutto, a seguito della L. 69/2019, intervento normativo approvato, grazie all’unanime consenso Parlamentare, sia dai gruppi dell’allora maggioranza che da quelli dell’opposizione, è stato introdotto nel nostro ordinamento penale, l’art. 387 bis c.p., che punisce la violazione della misura cautelare disposta dal Giudice per proteggere la vittima dal proprio aggressore. E’, infatti, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque violi i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Ed ancora, è stato introdotto l’art. 612 ter c.p., che punisce il c.d. reverenge porn. La ratio di tale intervento normativo è di impedire nuovi casi come la tragica morte di Tiziana Cantone, che a seguito della diffusione in rete di un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi, ha dovuto subire numerose offese tali da farla decidere per l’estremo gesto del suicidio.
La nuova fattispecie di reato, specificatamente, punisce con la reclusione da 1 a 6 anni, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena si applica anche a colui che diffonde semplicemente il video.
Il legislatore, come già anticipato, è intervenuto anche per aumentare le sanzioni penali di reati già puniti dal nostro codice penale.
In particolare, ∗ Delitto di Maltrattamenti contro familiari e conviventi ( art. 572 c.p.): originariamente prevista una pena da 2 a 6 anni di reclusione, con la legge 69/2019 viene prevista una pena da 3 a 7 anni di reclusione;
Delitto di Atti Persecutori ( art. 612 bis c.p.): con la nuova normativa si passa da una pena compresa da 6 mesi   5 anni di reclusione, alla pena minima di un anno e mesi 6 fino ad
anni 6 e mesi 6 di reclusione;
Delitto di Violenza Sessuale ( art. 609 bis c.p.): viene prevista una pena da anni 6 ad anni 12 di reclusione.
In ogni caso, la principale novità, introdotta dalla L. 69/2019 è il c.d. CODICE ROSSO, che consente una corsia preferenziale, nella fase delle indagini preliminari, per i reati commessi
nell’ambiente domestico.
Ebbene, si prescrive che: la Polizia Giudiziaria deve trasmettere, immediatamente, anche in forma orale, al P.M. la
notizia di reato, quando è a conoscenza di fatti di reato commessi nell’ambiente domestico;
Il Pubblico Ministero, entro 3 giorni, dalla comunicazione della notizia di reato, deve sentire la persona, ovvero chi ha sporto denuncia o querela.
In tal modo, entro 72 ore, l’Autorità Giudiziaria è in grado di acquisire gli elementi rilevanti per valutare la vicenda, ed eventualmente richiedere una misura cautelare atta ad impedire la prosecuzione della condotta della delittuosa.
Grazie all’intervento normativo in parola, si è riusciti a contenere la diffusione di questi gravi delitti.
Di seguito, verrà evidenziata come, nonostante il 2020, a seguito del diffondersi dell’epidemia e del conseguente lockdown imposto, che ha di fatto costretto a far convivere
vittima e proprio aguzzino, non sono aumentati fortunatamente i casi di femminicidio.
I NUMERI (fonte Dipartimento Centrale Polizia Criminale)
DATI FEMMINICIDIO 2020:
∗ Nell’anno appena trascorso è stata registrata una costante diminuzione degli omicidi volontari. Si è passati dai 315 eventi delittuosi dell’anno 2019 ai 271 del 2020, -14%.
∗ Fanno registrare un lieve aumento le vittime di sesso femminile: 111 del 2019 a 112 del 2020 e quelle uccise in ambito familiare affettivo da 94 del 2019 a 98 del 2020.
∗ Gli omicidi in ambito familiare affettivo passano da 151 del 2019 a 142 nel 2020
∗ Il numero delle donne uccise da partner o ex partner, passa da 68 del 2019 a 66 nel 2020;
la ∗ relativa incidenza si attesta infatti al 67% nel 2020 a fronte del 72% dell’anno precedente.
Gli omicidi nel 2020, 31 a gennaio, si riducono a partire dal mese di febbraio (16), e nel periodo del lockdown, con valori particolarmente bassi nei mesi di marzo e aprile (18
omicidi). Con l’allentamento delle misure restrittive a maggio e a giugno, rispettivamente 20 e 33 omicidi, si è registrato un nuovo incremento del fenomeno. Nuova flessione nei mesi di
ottobre e novembre (17). Emerge come nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e novembre 2020 il 100% delle donne siano state uccise in ambito familiare-affettivo.
Possiamo concludere, che grazie all’intervento del legislatore, oggi le Autorità di Polizia, hanno i mezzi per poter combattere efficacemente le condotte delittuose poste in essere
nell’ambito familiare e nelle relazioni sentimentali.
E ’importante, quindi, oggi ancora di più di prima, denunciare immediatamente quando si è vittime di abusi, perché una persona che commette violenza, deve essere immediatamente
fermata. Occorre, altresì, cessare immediatamente con i sensi colpi, ovvero credere che l’aggressore possa cambiare; se si commettono atti violenza in ambienti domestici
certamente e non è mai colpa della vittima, ed occorre intervenire prima possibile per evitare gravi conseguenze.
E ’importante, infine, segnalare come, per le vittime di tali gravi reati, lo Stato copre le spese Legali: è previsto, difatti, il gratuito patrocinio a prescindere del reddito della persona offesa.
Di seguito, i numeri da contattare immediatamente qualora si è vittima di abusi:
1552 Numero Verde istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ( attivo 24 h su 24)
06.37518282 Telefono Rosa
112 Forze di Polizia

Avv. Vittorio PALAMENGHI
Osservatorio Sicurezza e Legalità
ARGOS Associazione Forze di POLIZIA

….:::: Alcune delle immagini della Conferenza Stampa allo Stadio Olimpico di Roma sulla violenza alle donne e di genere tenutasi lunedì 8 marzo 2021

 

 

 


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